(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che stanzia un fondo pari a 300.000 euro a favore dei comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilita', dall'ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, relativamente all'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e all'importo della retribuzione per l'anno 2002; Considerato che la norma sopra citata prevede, altresi', che le modalita' di presentazione della domanda e i criteri di riparto vengano definiti con apposito regolamento; Ritenuto, pertanto, di dover procedere senza ritardo all'individuazione delle anzidette modalita' e dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui all'Art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale n. 1/2003, prevedendo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la copertura del totale degli oneri sostenuti nell'anno di riferimento; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 497 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la definizione delle modalita' di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'Art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale n. 1/2003, a favore dei comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilita', dall'ente Ferrovie dello Stato», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2003 TONDO